Banca Memoria


"...E quando ci domanderanno che cosa stiamo facendo, tu potrai rispondere loro: Noi ricordiamo. Ecco dove alla lunga avremo vinto noi. E verrà il giorno in cui saremo in grado di ricordare una tal quantità di cose che potremo costruire la più grande scavatrice meccanica della storia e scavare, in tal modo, la piú grande fossa di tutti i tempi, nella quale sotterrare la guerra."

(Ray Bradbury - "Fahrenheit 451")

Capitolo VII - "le stragi insolute"

sommario

1. L'analisi dei fenomeni eversivi che segnarono la vita del Paese nella prima metà degli anni '70 offre valide coordinate alla Commissione nell'analisi del nodo più rilevante tra i vari oggetti di inchiesta che le sono stati affidati: e cioè le stragi insolute. Con tale problema la Commissione si era già misurata allo spirare dell'XI legislatura con la "relazione sulle stragi meno recenti" (relatore: deputato Nicola Colaianni) che fu approvata nella seduta del 23 febbraio del 1994. In tale documento, di natura dichiaratamente interlocutoria, la Commissione indica nelle stragi pregresse (da piazza Fontana sino alla strage di Natale del 1984) un oggetto unitario d'inchiesta distinto, da un lato, dalle stragi remote (Portella della Ginestra e attentati in Alto Adige) e dall'altro, da episodi di terrorismo recente (stragi della primavera-estate 1993, da via Fauro in poi). In particolare la Commissione aveva fermato la sua attenzione su sei episodi - piazza Fontana (1969), Peteano (1972), piazza della Loggia (1974), treno Italicus (1974), stazione di Bologna (1980), rapido 904 (1984) - preferendo considerare a parte alcuni altri episodi che, pure inseriti nel medesimo ambito temporale, risultavano caratterizzati da atipicità (Gioia Tauro 197, Questura di Milano 1973, Ustica 1980). Non si mancò peraltro di sottolineare come anche la strage del "904" avrebbe meritato una considerazione a parte, sia per mancanza di legami sostanziali con le altre, sia perché essa appariva sottratta ad una indagine sulle cause della mancata individuazione dei responsabili, poiché questi furono - almeno in parte - identificati e condannati. Tali considerazioni furono ritenute in qualche modo riferibili anche all'attentato di Peteano, episodio di cui risultava individuato il responsabile e che si configurava come rivolto non verso un obiettivo indiscriminato, bensì contro rappresentanti dello Stato, in una logica di "guerra rivoluzionaria". Analoga atipicità fu rilevata, come già rammentato, oltre che nel disastro di Ustica (1980), anche negli episodi di Gioia Tauro (1970), e della Questura di Milano (1973). Per il caso di Gioia Tauro si osservò che se nella pubblicistica corrente e nella convinzione diffusa l'episodio veniva considerato senz'altro come una strage, il giudicato penale non consentiva eppure di affermare con certezza che si fosse trattato di una strage e non piuttosto di un sinistro. Per l'attentato alla Questura di Milano si rilevò invece che, se vi era una sentenza definitiva di condanna riguardante l'esecutore Gianfranco Bertoli, peraltro arrestato in flagranza di reato, la sentenza di primo come quella di secondo grado esponevano in modo assai diffuso ed argomentato i motivi che rendevano non plausibile la responsabilità esclusiva del Bertoli, e giustificavano la permanente pendenza presso l'autorità giudiziaria milanese di un'istruttoria formale diretta all'individuazione di eventuali complici e/o mandanti. La ricordata relazione Colaianni non mancò di sottolineare la che serie dei casi prescelti coincideva con una particolare stagione della storia della Repubblica, quella delle minacce di colpo di Stato e alla stabilità delle istituzioni democratiche; fu segnalata quindi la necessità di approfondire il tema dell'interazione fra gli episodi di strage e l'evoluzione della costituzione materiale del nostro Paese: il "contesto" cioè delle stragi. E' appunto il compito cui la presente relazione tende ad adempiere, anche se probabilmente in maniera non definitiva.

2. Pur el dichiarato carattere interlocutorio delle sue conclusioni, la Commissione ritenne - nella relazione citata - che l'assenza di credibili rivendicazioni utili ad orientare le indagini costituisse una prima evidente diversità dello stragismo rispetto al fenomeno del terrorismo di sinistra, che ha quasi sempre rivendicato le sue azioni. Ed ha affermato come dato ormai pacifico l'assenza nei casi di strage di elementi che portino verso il "terrorismo rosso". L'eversione di sinistra operava attraverso attentati mirati verso persone determinate (ancorché individuate semplicemente per la divisa indossata), e non ha mai fatto ricorso alla violenza indiscriminata. Su tali basi la Commissione, dopo aver tracciato un quadro di concordanze utili ad una lettura unitaria dei casi esaminati (scarso numero di "pentiti", apposizione del segreto di Stato, scomparsa di testimoni ed indagati e, soprattutto, sistematica presenza di errori omissioni e sviamenti delle indagini), formulò - al fine di escluderle - le due seguenti proposizioni: a) che non vi sia stato alcun legame fra un episodio e l'altro e che le concordanze siano solo il prodotto di una serie di coincidenze; b) che le stragi siano state prodotte da un'unica regia, pur nel succedersi di persone e delle situazioni, ed ispirate ad un unico disegno politico. Tali soluzioni estreme furono ritenute insoddisfacienti e non persuasive, da un lato per l'improbabilità del carattere casuale delle numerose concordanze riscontrate negli episodi; dall'altro, perché le stesse concordanze non escludevano tuttavia le differenze obiettive tra singoli eventi, sì da rendere improbabile l'ipotesi della regia unica. In proposito e con particolare riferimento ai due casi risolti da sentenze definitive (Peteano e la strage del treno 904), la Commissione osservò che l'analoga metodologia e lacomune dinamica dei depistaggi e degli allontanamenti non bastavano ad escludere la palese diversità politica dei due casi, attese le differenti personalità dei responsabili accertati (l'avanguardista Vinciguerra e il mafioso Calò) e quindi la diversità degli obiettivi dagli stessi perseguiti. La Commissione, pertanto, pur non escludendo affatto la possibilità che tre o quattro stragi fossero riconducibili ad un medesimo gruppo e ad uno stesso disegno politico, affermò che non si poteva immaginare una continuità sia dei soggetti che delle finalità per tutto il quindicennio 1969-1984. Sicché, esclusa la percorribilità di una pista diretta ad individuare un'unica centrale criminosa responsabile di tutti gli episodi di eversione stragista, la Commissione sottolineò come le analogie più inquietanti riguardassero proprio il comportamento degli apparati statali che, in troppi casi, erano apparsi al di sotto delle proprie responsabilità e, non di rado, attivamente impegnati ad impedire il raggiungimento della verità processuale. Una pista quest'ultima che riconduceva verso la fenomenologia del "doppio stato" o "stato parallelo", definito "una patologia della