"...E quando ci domanderanno che cosa stiamo facendo, tu potrai rispondere loro: Noi ricordiamo. Ecco dove alla lunga avremo vinto noi. E verrà il giorno in cui saremo in grado di ricordare una tal quantità di cose che potremo costruire la più grande scavatrice meccanica della storia e scavare, in tal modo, la piú grande fossa di tutti i tempi, nella quale sotterrare la guerra."
(Ray Bradbury - "Fahrenheit 451")
Premessa
I compiti che il Parlamento ha affidato alla Commissione sono caratterizzati da una singolare latitudine e - almeno ad un primo approccio al dato normativo - da una pluralità di oggetti o temi di indagine. Ed infatti già nella legge istitutiva 17 maggio 1988, n. 172 alla Commissione fu affidato il compito di accertare:
a) i risultati conseguiti e lo stato attuale nella lotta al terrorismo in Italia;
b) le ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi e dei fatti connessi a fenomeni eversivi verificatisi in Italia a partire dal 1969;
c) i nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di Via Fani e l'assassinio di Aldo Moro istituita con legge 23 novembre 1979, n. 597. Veniva in tal modo ampliato e differenziato in temi distinti l'ambito dell'inchiesta (sostanzialmente unitaria) che nella IX legislatura era stata affidata dalla Camera dei deputati ad una Commissione istituita "per accertare, in relazione ai risultati della lotta al terrorismo in Italia, le ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi verificatesi a partire dal 1969 anche ai fini di una più efficace azione di prevenzione degli attentati terroristici da parte di tutti gli apparati pubblici competenti". Peraltro già nel corso della X legislatura lo spettro delle indagini affidate alla Commissione subì addizioni ulteriori. Ed infatti, ancor prima che la legge n. 172/88 venisse promulgata, la Camera dei deputati nella seduta dell'11 maggio 198 approvò un ordine del giorno accettato dal Governo che impegnava quest'ultimo a fornire alla Commissione notizie, informazioni e documenti relativi al disastro di Ustica. Successivamente in data 2 agosto 1990 la Camera approvò un ordine del giorno che impegnava il Governo ad informare la Commissione in ordine alla struttura Gladio; mentre in data 28 dicembre 1990 i Presidenti di Camera e Senato, avendo ricevuto dal Governo la documentazione integrale relativa al caso Sifar-Piano Solo a seguito della rimozione dei noti "omissis", la tramsisero congiuntamente alla Commissione di inchiesta sul terrorismo e le stragi e al Comitato parlamentare per i Servizi. A tali addizioni il quadro normativo fu adeguato, sempre nel corso della X legislatura, quando con legge 28 giugno 1991, n. 215, l'ambito temporale dell'inchiesta non fu più limitato "a partire dal 1969" e insieme fu formalizzato il compito di accertare "le attività connesse a fatti di strage o a fenomeni eversivi dell'ordinamento costituzionale e le relative responsabilità riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunqe denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute". Parrebbe quindi, con riferimento ai dati normativi che, nell'ottica dell'articolo 82 della Costituzione, la legge abbia individuato più "materie di pubblico interesse" oggetto ciascuna di un'inchiesta separata e tutte affidate ad un'unica Commissione. Conseguenza diretta di tale scelta legislativa fu il concreto modulo operativo adottato nelle passate legislature, quando la Commissione prpcedette ad inchieste sostanzialmente separate, aventi ciascuna ad oggetto un tema specifico in ordine al quale sono state trasmesse alle Camere singole relazioni, aventi tutte carattere dichiaratamente interlocutorio.
* * *Nel corso dell'attuale legislatura la Commissione ha considerato invece opportuno un mutamento almeno parziale di prospettiva, che verificasse innanzitutto la possibilità di una interpretazione sistematica delle previsioni normative fissanti gli ambiti della sua competenza al fine di attribuire, almeno nei limiti in cui ciò può apparire possibile e utile, un carattere di unitarietà all'indagine di cui il Parlamento ha ritenuto di investirla. La possibilità di fondare su di un'interpretazione sistematica dei richiamati dati normativi l'individuazione di un compito unitario ha trovato positivo riscontro sotto un duplice profilo: da un lato, infatti, vi sono le copiose indicazioni rinvenibili nei lavori preparatori delle leggi n. 172/88 e 215/91, e, dall'altro, le concrete risultanze delle approfondite indagini sin ad ora effettuate, che indubbiamente dimostrano come i vari temi sino ad ora separatamente esaminati finiscano ineludibilmente per intrecciarsi, sì da apparire più utilmente affrontabili in una prospettiva d'insieme. Vuol dirsi cioè, ad esempio, che ai fini di una integrazione delle conoscenze cquisite sulla strage di Via Fani e l'assassinio di Aldo Moro, appare indubbiamente opportuna l'assunzione di un ambito di analisi che comprenda l'efficacia e gli eventuali limiti della complessiva risposta dello Stato al fenomeno del terrorismo di sinistra. Da un altro versante la determinazione delle ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi e dei fatti connessi a fenomeni eversivi può essere più proficuamente operata nell'ambito di una considerazione ampia delle ragioni storiche che resero possibile nel Paese il diffondersi dello stragismo. Sotto tale ultimo profilo, infatti, l'ormai approfondita conoscenza che la Commissione ha acquisito del fenomeno stragista impone, per varie ragioni, di individuare almeno tre livelli di responsabilità e cioè quello degli autori materiali, quello dei possibili mandanti, quello di coloro che hanno concretamente operato per ostacolare un accertamento della verità. E pur se i ruoli devono ritenersi distinti, la possibilità - in alcuni casi - di coincidenza o almeno di intreccio non può essere affatto esclusa. In una prospettiva ancor più generale, la circostanza che una inchiesta parlamentare sia stata attivata in ordine alle "ragioni" che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi, si comprende e si giustifica solo per la diffusa coscienza della possibilità, se non della certezza, che tali ragioni non possano ridursi alla mera constatazione che l'evento di strage abbia in sé elevate probabilità di restare impunito per l e sue specifiche connotazioni (indeterminatezza e genericità dell'obiettivo, mancanza di rivendicazioni, difficoltà di risalire ad un movente). Vuol dirsi cioè che appare manifestamente implicito nella scelta parlamentare istitutiva della Commissione il convincimento che tali ragioni possano rintracciarsi solo all'interno del contesto storico in cui maturò la genesi dello stragismo. E l'eliminazione dell'inciso "a partire dal 1969" dal testo della legge n. 215/91 induce ancor più a ritenere che le ragioni ge